Novità fiscali a partire dal 1° gennaio 2022
Per un maggior controllo sugli operatori economici il Governo ha previsto:
– Per i forfetari, l’obbligo di emissione di fattura elettronica
– La tracciabilità con documento elettronico delle operazioni in reverse charge:
– Se si tratta di fatture in reverse charge di operatori italiani e di operatori UE occorre integrare la fattura emettendo un documento elettronico da inviare al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento
– Se si tratta di fatture di operatori extra-Ue, occorre emettere autofattura da inviare elettronicamente al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento
ACQUISTI IN REVERSE CHARGE INTERNO
Operazione interna effettuata in regime di inversione contabile (art. 17 del d.P.R. 633/72)
Un cedente/prestatore è tenuto ad applicare il regime della reverse charge nei confronti di un soggetto passiva IVA italiano nei seguenti casi:
PRESAZIONI DI SERVIZI | CESSIONE DI BENI |
Subappalti nel settore edile | Fabbricati, abitazioni o unità di essi |
Provvigioni degli intermediari delle agenzie di viaggio | Oro industriale |
Pulizia degli edifici | Apparecchiature o accessori per il servizio pubblico radiomobile |
Installazione di impianti | Cellulari (se merci per la rivendita) |
Opere di finitura o completamento degli edifici | Pc, tablet e similari (se merci per la rivendita |
Demolizione degli edifici | Quote gas serra |
Settore energetico |
Il soggetto passivo iva italiano che acquista servizi/beni riportati nella tabella sopra riportata da un fornitore italiano:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:
INTEGRAZIONE FATTURA | |
TIPOLOGIA DOCUMENTO | TD16 |
DATI DEL CEDENTE O PRESTATORE | Dati del fornitore |
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE | Dati del cliente |
DATA | Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore italiano |
IMPONIBILE | Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura italiana. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva |
ESTREMI FATTURA |
Estremi della fattura che si va ad integrare: – Numero della fattura che si va ad integrare – Data della fattura che si va ad integrare |
NUMERAZIONE | È opportuno mantenere numerazione separata |
ACQUISTI IN REVERSE CHARGE ESTERNO
1) Acquisti di servizi da fornitore estero (UE, extra UE)
Il soggetto passivo iva italiano che acquista servizi da un fornitore estero e privo di stabile organizzazione in Italia:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-UE)
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:
INTEGRAZIONE FATTURA | AUTOFATTURA | |
TIPOLOGIA DOCUMENTO | Td17 | Td17 |
DATI DEL CEDENTE O PRESTATORE |
Dati del fornitore estero | Dati del fornitore estero |
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE | Dati del cliente italiano | Dati del cliente italiano |
DATA | Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero |
Data di effettuazione dell’operazione |
IMPONIBILE | Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva | Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva |
ESTREMI FATTURA |
ESTREMI DELLA FATTURA CHE SI VA AD INTEGRARE: – NUMERO DELLA FATTURA CHE SI VA AD INTEGRARE – DATA DELLA FATTURA CHE SI VA AD INTEGRARE |
– |
NUMERAZIONE | È opportuno mantenere numerazione separata | È opportuno mantenere numerazione separata |
2) Acquisti di beni da fornitore estero (UE, extra UE)
Il soggetto passivo iva italiano che acquista beni da un fornitore estero e privo di stabile organizzazione in Italia:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di
servizi extra-UE)
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:
|
INTEGRAZIONE FATTURA |
AUTOFATTURA |
TIPOLOGIA DOCUMENTO |
Td18 |
Td18 |
DATI DEL CEDENTE O PRESTATORE |
Dati del fornitore estero |
Dati del fornitore estero |
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE |
Dati del cliente italiano |
Dati del cliente italiano |
DATA |
Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero |
Data di effettuazione dell’operazione |
IMPONIBILE |
Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva |
Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva |
ESTREMI FATTURA |
Estremi della fattura che si va ad integrare: – Numero della fattura che si va ad integrare – Data della fattura che si va ad integrare |
– |
NUMERAZIONE |
È opportuno mantenere numerazione separata |
È opportuno mantenere numerazione separata |
3) Acquisti di beni nei casi di cui all’art. 17 c. 2 DPR 633/72
Il soggetto passivo iva italiano che acquista beni presenti in Italia da un fornitore estero e privo di stabile organizzazione in Italia:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di
servizi extra-UE)
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:
|
INTEGRAZIONE FATTURA |
AUTOFATTURA |
TIPOLOGIA DOCUMENTO |
TD19 |
TD19 |
DATI DEL CEDENTE O PRESTATORE |
Dati del fornitore estero |
Dati del fornitore estero |
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE |
Dati del cliente italiano |
Dati del cliente italiano |
DATA |
Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero |
Data di effettuazione dell’operazione |
IMPONIBILE |
Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva |
Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva |
ESTREMI FATTURA |
Estremi della fattura che si va ad integrare: – Numero della fattura che si va ad integrare – Data della fattura che si va ad integrare |
– |
NUMERAZIONE |
È opportuno mantenere numerazione separata |
È opportuno mantenere numerazione separata |