Novità fiscali a partire dal 1° gennaio 2022

 Per un maggior controllo sugli operatori economici il Governo ha previsto: 

– Per i forfetari, l’obbligo di emissione di fattura elettronica 
– La tracciabilità con documento elettronico delle operazioni in reverse charge:

 – Se si tratta di fatture in reverse charge di operatori italiani e di operatori UE occorre integrare la fattura emettendo un documento elettronico da inviare al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento
– Se si tratta di fatture di operatori extra-Ue, occorre emettere autofattura da inviare elettronicamente al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento

 ACQUISTI IN REVERSE CHARGE INTERNO

Operazione interna effettuata in regime di inversione contabile (art. 17 del d.P.R. 633/72)
Un cedente/prestatore è tenuto ad applicare il regime della reverse charge nei confronti di un soggetto passiva IVA italiano nei seguenti casi:

PRESAZIONI DI SERVIZI CESSIONE DI BENI
Subappalti nel settore edile Fabbricati, abitazioni o unità di essi
Provvigioni degli intermediari delle agenzie di viaggio Oro industriale
Pulizia degli edifici Apparecchiature o accessori per il servizio pubblico radiomobile
Installazione di impianti Cellulari (se merci per la rivendita)
Opere di finitura o completamento degli edifici Pc, tablet e similari (se merci per la rivendita
Demolizione degli edifici Quote gas serra
  Settore energetico

Il soggetto passivo iva italiano che acquista servizi/beni riportati nella tabella sopra riportata da un fornitore italiano:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:

 

  INTEGRAZIONE FATTURA
TIPOLOGIA DOCUMENTO TD16
DATI DEL CEDENTE O PRESTATORE Dati del fornitore
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE Dati del cliente
DATA Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore italiano
IMPONIBILE Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura italiana. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva
ESTREMI FATTURA

Estremi della fattura che si va ad integrare:

–          Numero della fattura che si va ad integrare

–          Data della fattura che si va ad integrare

NUMERAZIONE È opportuno mantenere numerazione separata

 ACQUISTI IN REVERSE CHARGE ESTERNO

1) Acquisti di servizi da fornitore estero (UE, extra UE)
Il soggetto passivo iva italiano che acquista servizi da un fornitore estero e privo di stabile organizzazione in Italia:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-UE)
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:

 

  INTEGRAZIONE FATTURA AUTOFATTURA
TIPOLOGIA DOCUMENTO Td17 Td17

DATI       DEL       CEDENTE       O

PRESTATORE

Dati del fornitore estero Dati del fornitore estero
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE Dati del cliente italiano Dati del cliente italiano
DATA Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero

Data        di        effettuazione

dell’operazione

IMPONIBILE Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva
ESTREMI FATTURA

ESTREMI DELLA FATTURA CHE SI VA AD INTEGRARE:

–          NUMERO DELLA FATTURA CHE SI VA AD INTEGRARE

–          DATA                DELLA FATTURA CHE SI VA AD INTEGRARE

 

 

 

NUMERAZIONE È     opportuno     mantenere numerazione separata È     opportuno    mantenere numerazione separata
 2) Acquisti di beni da fornitore estero (UE, extra UE)

Il soggetto passivo iva italiano che acquista beni da un fornitore estero e privo di stabile organizzazione in Italia:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di
servizi extra-UE)
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:

 

 

INTEGRAZIONE FATTURA

AUTOFATTURA

TIPOLOGIA DOCUMENTO

Td18

Td18

DATI DEL CEDENTE O PRESTATORE

Dati del fornitore estero

Dati del fornitore estero

DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

Dati del cliente italiano

Dati del cliente italiano

DATA

Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero

Data di effettuazione

dell’operazione

IMPONIBILE

Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia

applicabile l’iva

Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia

applicabile l’iva

ESTREMI FATTURA

Estremi della fattura che si va ad integrare:

–          Numero della fattura che si va ad integrare

–          Data della fattura che si va ad integrare

 

 

 

 

NUMERAZIONE

È opportuno mantenere numerazione separata

È opportuno mantenere numerazione separata

 3) Acquisti di beni nei casi di cui all’art. 17 c. 2 DPR 633/72
Il soggetto passivo iva italiano che acquista beni presenti in Italia da un fornitore estero e privo di stabile organizzazione in Italia:
– Riceve una fattura senza esposizione dell’IVA
– Deve integrare la fattura (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di
servizi extra-UE)
– L’imposta calcolata dal committente dovrà confluire nella liquidazione IVA del periodo
Il soggetto passivo IVA dovrà emettere un documento elettronico con le seguenti caratteristiche:

 

 

INTEGRAZIONE FATTURA

AUTOFATTURA

TIPOLOGIA DOCUMENTO

TD19

TD19

DATI DEL CEDENTE O

PRESTATORE

Dati del fornitore estero

Dati del fornitore estero

DATI DEL CESSIONARIO O

COMMITTENTE

Dati del cliente italiano

Dati del cliente italiano

DATA

Data di ricezione o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero

Data di effettuazione

dell’operazione

IMPONIBILE

Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva

Deve corrispondere a quanto indicato nella fattura estera. A tale valore dovrà essere applicata aliquota iva in base alla normativa italiana o indicando il codice natura ove non sia applicabile l’iva

ESTREMI FATTURA

Estremi della fattura che si va ad integrare:

–          Numero della fattura che si va ad integrare

–          Data della fattura che si va ad integrare

 

 

 

NUMERAZIONE

È opportuno mantenere numerazione separata

È opportuno mantenere numerazione separata

 

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